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FAQ

L'installazione di depositi attrezzi da giardino realizzati in legno, è consentita solo nelle zone residenziali di tipo A, B e C, a patto che la superficie non sia superiore a mq 6,00 per ciascun lotto e l'altezza massima sia ml. 2,50. Devono essere posti ad una distanza minima dai confini di ml. 1,50, non allacciati ai pubblici servizi e liberamente appoggiati al suolo.
La loro installazione è subordinata alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività.

Il montaggio all'interno di giardini e cortili privati, di pertinenza di edifici a destinazione residenziale non soggetti a tutela, di pergole aperte prive di qualsiasi tipo di copertura, che non sia quella vegetale, è consentito a patto che rispettino la distanza minima dai confini di ml 1,50.
Tale intervento è subordinato alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività.

Costituisce attività libera l'appoggio sul suolo, all’interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale non soggetti a tutela, di gazebo, tende parasole, e box auto contenuti entro le dimensioni di ml. 5,00 x 2,50 x h 2,50, facilmente smontabili, avvolgibili, pieghevoli o apribili, con struttura leggera e copertura in tessuto ad una distanza minima dai confini di ml. 1,50 (dell’avvenuta installazione deve essere data comunicazione al comune ai soli fini di catalogazione).

Secondo l'art. 892 del Codice Civile, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
  2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
  3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

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